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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 5
- Garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP
1. Al fine del mantenimento delle disponibilità del patrimonio di ERP e dell’economicità della sua gestione, le vendite degli alloggi di ERP in condizioni di alienabilità sono attuate nell’ordine delle priorità stabilite all’articolo 3 ed in modo da garantire a livello regionale ogni anno l’alienazione di un numero di alloggi non superiore al numero degli alloggi realizzati o recuperati nell’anno precedente, secondo i dati risultanti dall’Osservatorio sociale regionale, istituito ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.