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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 3
- Direttive e criteri per la formazione delle proposte di piani di vendita
1. I comuni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge individuano, attraverso una puntuale ricognizione del patrimonio di ERP, gli alloggi cedibili e formulano, in forma associata di LODE, la proposta di cessione degli immobili e di reinvestimento dei relativi proventi, sulla base delle seguenti fasce in ordine decrescente di priorità:
a) nell’ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è inferiore al cinquanta per cento;
b) gli edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà
c) nell’ambito dei condomini misti, gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è pari o superiore al cinquanta per cento;
d) ulteriori alloggi alienabili ai sensi dell’articolo 2.
2. Le priorità di alienabilità delle unità immobiliari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, sono disciplinate secondo modalità definite dai comuni in forma associata nel LODE.
3. All’interno delle suddette fasce di priorità il piano di cessione è ordinato secondo il seguente ordine decrescente di criteri:
a) maggiore anzianità di costruzione; per gli edifici che sono stati oggetto di alcuno degli interventi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), Sito esternodella Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), l’anzianità di costruzione è individuata sulla base dell’anno di realizzazione dell’intervento;
b) ubicazione in comuni ad alta densità abitativa e, fra questi, ubicazione in comuni con densità più alta;
c) nell’ambito di ciascun edificio, l’anzianità di conduzione da parte degli aventi titolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.