Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79
Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013
CAPO V
- Norme finali
Art. 14
- Limiti consentiti dalla normativa comunitaria
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge rientrano nella disciplina comunitaria del regime "de minimis".
Art. 15
- Relazione annuale sull'impatto delle agevolazioni
1. La Giunta regionale illustra nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), l’impatto degli interventi agevolativi sui soggetti passivi IRAP, evidenziando la riduzione della pressione fiscale e la dinamica del gettito fiscale recuperato grazie alle azioni di contrasto all’evasione.
Art. 16
- Controlli
1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio e i controlli sul suo corretto utilizzo, sono disciplinati dalla convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell’
articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 17
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 2, 2 bis e 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. “IRAP“);
b) articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002);
c) articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
d) articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005);
e) comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
Art. 18
- Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2014.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2014
- in diminuzione UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” per euro 3.000.000,00
- in diminuzione UPB di spesa 741 “Fondi - Spese correnti” per euro 3.000.000,00
Art. 19
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Note del Redattore:
Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).