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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 19
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) le parole: “
La cooperazione si svolge, altresì, mediante accordi e intese finalizzate a:
” sono sostituite dalle seguenti: “
La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali, di
cui all’articolo 4, finalizzate a:
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
4. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti di cooperazione di cui al comma 3. A tal fine, la Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale dei progetti di cooperazione promossi e riferisce periodicamente sullo stato della loro attuazione.
”.
Art. 20
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 le parole: “
i provvedimenti di riequilibrio eventualmente adottati e
” sono soppresse.
2. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
7. Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti di cui al comma 1, sono esclusi per l'esercizio successivo dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cui all'articolo 12, comma 4, nonché di accedere ai contributi per la riduzione dell'indebitamento di cui all'articolo 16 e dei benefici previsti dall’articolo 14 relativi alla partecipazione all’accertamento dei tributi regionali. Se l’unione di comuni non trasmette la tabella di cui all’articolo 44, comma 2, non può accedere ai contributi di cui all’articolo 90.
”.
Art. 21
1. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 le parole: “
In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale
” sono sostituite dalle seguenti: “
In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 , le parole: “
Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90.
” sono soppresse.
Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che,
salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis),
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
. Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all’articolo 65 della presente legge.
”.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:
c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.
”.
3. Al comma 6 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 le parole: “
; resta fermo quanto previsto
dall’articolo
9, comma 7, ultimo periodo
” sono soppresse.
Art. 23
- Inserimento dell’articolo 103 ter nella l.r. 68/2011
1. Dopo l’articolo 103 bis della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
Art. 103 ter - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 6
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio di previsione 2014:
- UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti” per euro 100.000,00;
- UPB 119 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese di investimento”, per euro 150.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 24
1. Dopo l'articolo 106 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
Art. 106 bis - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 64
1. Il contributo di cui all’
articolo 64 della l.r. 68/2011
è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 3.500.000,00, a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
1 bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due.
”.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.