SEZIONE I
Art. 10
Art. 11
“
Art 2 bis - Funzioni regionali
1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all’articolo 8.
2. Al fine di garantire l’attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:
b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all’articolo
14, comma 1, lettera g);
d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano.
”.
Art. 12
Art. 13
“
Art. 6 bis - Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale dicembre 2013, n. (Legge finanziaria per l’anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della l.r. ….. medesima.
2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della l.r. /2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
”.
Art. 14
Art. 15
“
Art. 8 - Procedimento per l’approvazione del piano di bacino e relativi stralci
1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17
della l.r. 1/2005 .
”.
Art. 16
Art. 17
Art. 18
“
d ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale.
”.
“
3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:
a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi.
”.
“
4 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato.
”.
4. Alla fine del comma 7 dell’articolo 12 sexies, sono aggiunte le parole: “
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato.
”.