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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

SEZIONE I
- Soppressione autorità di bacino regionali. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 10
- Abrogazione del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 91/1998
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è abrogato.
Art. 11
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art 2 bis - Funzioni regionali
1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all’articolo 8.
2. Al fine di garantire l’attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:
a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all’articolo 9 e 10
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio);
b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all’articolo
14, comma 1, lettera g);
d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano.
”.
Art. 12
- Abrogazione di disposizioni della l.r. 91/1998
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della l.r. 91/1998 sono abrogati.
Art. 13
- Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale dicembre 2013, n. (Legge finanziaria per l’anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della l.r. ….. medesima.
2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della l.r. /2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
”.
Art. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 91/1998 le parole: “
di cui alla LR n. 5/1995
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui alla
l.r. 1/2005 ”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 91/1998 le parole: “
in attuazione dell’
Sito esternoart. 3 della legge n. 36/1994
, e ai fini di quanto previsto all’
art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 ” sono sostituite dalle seguenti: “
in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale)
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 91/1998 , le parole: “
, come modificata dal
Sito esternodecreto legge 5 ottobre 1993, n. 398
convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 4 dicembre 1993, n. 493 ” sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 91/1998 è abrogato.
Art. 15
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 91/1998
1. L’articolo 8 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Procedimento per l’approvazione del piano di bacino e relativi stralci
1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17
della l.r. 1/2005
.
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 91/1998 le parole: “
Conferenza di bacino
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 4 bis
”.
Art. 17
1. Alla lettera a) del comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 le parole: “
lettere a), e) e g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere a), c bis), e), e g).
”.
Art. 18
d ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale.
”.
3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:
a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
4 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato.
”.
4. Alla fine del comma 7 dell’articolo 12 sexies, sono aggiunte le parole: “
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato.
”.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.