Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77
Legge finanziaria per l'anno 2014.
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima,
del 31 dicembre 2013
SEZIONE I
Art. 2
- Concorso degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell’onere a carico del bilancio regionale;
b) il raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.
3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel triennio 2014 – 2016, l’obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso:
b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell’anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l’obiettivo di cui all’
articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 65/2010 , fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell’ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale;
c) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa.
6. L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e le misure che intende adottare per recuperarli nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
Art. 2 bis
2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014 convertito dalla l. 89/2014 , è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione.