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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO V
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 36
- Interpretazione autentica dell’articolo 58, comma 1, della l.r. 47/2013
1. La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 sono confermate e continuano a svolgere la loro attività, e che l'eventuale trasferimento dei locali delle predette proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.
Art. 37
- Inserimento dell’articolo 119 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 119 bis - Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i
progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico
sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria, secondo modalità e parametri che sono definiti dall’atto di indirizzo di cui al comma 4.
3. Per le attività di valutazione è istituito, con atto del direttore generale della direzione regionale competente per materia, il gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un parere obbligatorio, propedeutico all’inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai
bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.
4. La Giunta regionale definisce con specifico atto di indirizzo la procedura di valutazione di cui al comma 1, la composizione e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari.
5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell’esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.
”.
Art. 38
1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008) la parola: “
2013
” è sostituita dalla seguente: “
2016
”.
Art. 39
1. Al comma 1 dell’articolo 126 della l.r. 66/2011 la parola: “
100.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
150.000.000,00
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 126 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 148.473.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 1.527.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 40
1. Al comma 1 del'articolo 127 della l.r. 66/2011 , la parola: “
50.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
4.740.593,27
”.
Art. 41
- Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 ) e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2010”), nonché dall’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 e, fermo restando, quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 73, della l. 191/2009 , siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2014, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve e devono essere escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2014, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 42
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per l’anno 2014, quanto sancito dall’articolo 126 della l.r. 66/2011 , è autorizzata la concessione di un contributo di 160.100.000,00 per l’anno 2015 (52)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 39.

e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 57)

Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 17.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l’anno 2015 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017.(53)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 17.

Art. 43
- Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 e all’articolo 124 della l.r. 66/2011 , tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore adottate sia a livello locale, sia nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2014 per i farmaci e i dispositivi medici.
Art. 44
- Sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici del servizio sanitario regionale
1. Per l’anno 2014, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che vantano crediti nei confronti delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale (SSR) possono chiedere un contributo regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti a società di factoring che hanno aderito al protocollo di cui al comma 4.
2. Il contributo è fissato nella misura massima dell'1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato dalle società di factoring a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall’ente debitore ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 ).
3. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, alle MPMI a seguito della pubblicazione di un avviso regionale e secondo modalità definite nel protocollo di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR.
5. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.