Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

Art. 52
- Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 42/1998
1. L’articolo 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Vigilanza
1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento.
2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti,
dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.
3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi del personale degli enti locali:
a) per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all’
articolo 85 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per l’anno 2011);
b) per i servizi ferroviari e marittimi mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i
relativi oneri a carico della Regione.
4. Il personale di cui al presente articolo accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all’articolo 23.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.