Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

Art. 50
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
17 bis - Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico
1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero
energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani interprovinciali e provinciali vigenti.
3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza
necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.