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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

Art. 37
- Inserimento dell’articolo 119 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 119 bis - Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i
progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico
sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria, secondo modalità e parametri che sono definiti dall’atto di indirizzo di cui al comma 4.
3. Per le attività di valutazione è istituito, con atto del direttore generale della direzione regionale competente per materia, il gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un parere obbligatorio, propedeutico all’inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai
bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.
4. La Giunta regionale definisce con specifico atto di indirizzo la procedura di valutazione di cui al comma 1, la composizione e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari.
5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell’esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.
”.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.