Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45
Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 15
- Esiti dell’applicazione
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell’applicazione delle misure attivate.
1 bis. Successivamente la Giunta regionale invia, con cadenza annuale, alle commissioni competenti per materia una relazione in cui sono evidenziati per ogni misura attivata i principali risultati e le criticità emerse in sede di attuazione.(8)
Note del Redattore: