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Legge regionale 10 dicembre 2013, n. 73

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 21 ottobre 1997, n.76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) –Federazione regionale della Toscana);


Considerato necessario, in relazione alle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa, precisare che anche la concessione da parte del Consiglio regionale di contributi finanziari in alternativa al distacco temporaneo di personale, è comunque subordinata annualmente alle scelte ed alle disponibilità del bilancio di previsione del Consiglio regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente:
2. Il Consiglio regionale può anche sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario nella misura da definirsi annualmente in base alle scelte ed alle disponibilità finanziarie risultanti dal bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 76/1997 dopo la parola: “
provvede
” è inserita la seguente: “
annualmente
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 76/1997 dopo le parole: “
all’importo del contributo finanziario
” sono inserite le seguenti: “
, da definire annualmente in base alle scelte e alle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno di riferimento,
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.