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Legge regionale 10 dicembre 2013, n. 73

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 20 dicembre 2013

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente:
2. Il Consiglio regionale può anche sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario nella misura da definirsi annualmente in base alle scelte ed alle disponibilità finanziarie risultanti dal bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.