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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 67

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 10
- Disposizioni sui territori montani
1. Il Comune di Scarperia e San Piero è considerato, a tutti gli effetti, comune montano, in quanto risultante dalla fusione dei due comuni, indicati nell'allegato B della l.r. 68/2011 , il cui territorio risulta essere classificato interamente montano ai sensi della normativa statale. L’istituzione del Comune di Scarperia e San Piero non priva i territori montani né dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.