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Legge regionale 12 novembre 2013, n. 66

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 settembre 2013;


Considerato quanto segue:


1. Alla Sito esternol. 130/2001 , che ha ampliato la facoltà di ricorrere alla cremazione e consentito la dispersione delle ceneri, non ha fatto seguito la modifica del regolamento di polizia mortuaria e ciò ha comportato talune lacune che, in assenza di un intervento statale, devono essere colmate dai legislatori regionali;


2. I maggiori problemi che l’esperienza applicativa della l.r. 29/2004 ha rilevato riguardano l’individuazione delle competenze dei comuni, l’istituto dell’affidamento delle urne cinerarie e l’assenza di strumenti di programmazione regionale;


3. E’ opportuno modificare la legge regionale vigente per dare una risposta agli aspetti problematici sopra richiamati.


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 29/2004
1. L’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Cremazione e affidamento delle ceneri
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), Sito esternodella l. 130/2001 , previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell’urna
cineraria.
3. Soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), Sito esternodella l. 130 /2001 .
4. Il soggetto affidatario dell’urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall’Sito esternoarticolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell’urna cineraria; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, commi 3 e 6, Sito esternodel d.p.r. 285/1990 .
”.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 29/2004
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), Sito esternodella l. 130/2001 , è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale di stato civile.
2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.
3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 29/2004
1. L’articolo 4 della l.r. 29/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 .
2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.
”.
Art. 4
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 29/2004
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati
1. La cremazione di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), Sito esternodella l. 130/2001 .
”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 29/2004
1. L’articolo 6 della l.r. 29/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Piano regionale di coordinamento
1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità, e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 6, comma 1, della l. 130/2001 .
2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
4. Il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
”.
Art. 6
- Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 29/2004
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 29/2004 è aggiunto il seguente:
Art. 9 bis - Disposizioni per l’approvazione del primo piano regionale di coordinamento
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale novembre 2013, n. 66
(Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004 ), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il primo piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.