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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e z), e l’articolo 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia);


Visto l’Sito esternoarticolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 settembre 2013;


Considerato quanto segue:


1. Nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale sono stabilite norme a livello regionale per l'avvio e l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, al fine di assicurare requisiti essenziali di uniformità per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione amministrativa conferita ai comuni e per garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività stessa;


2. E’ attribuita alla Giunta regionale la competenza a disciplinare, nell'ambito della legge regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, i contenuti dei programmi dei corsi per acquisire l'idoneità professionale, nonché l’identificazione dei diplomi e le modalità di rilascio degli stessi;


3. Al fine di garantire alle tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, un congruo periodo di tempo per adeguarsi all'introduzione dell'obbligo di designare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, è stabilito un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge entro il quale deve essere effettuato il suddetto adeguamento;


4. Al fine di agevolare le nuove imprese e i subentri a titolo di cessione dell’attività, nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio dei percorsi formativi per l’acquisizione dell’idoneità professionale, si consente l’individuazione in modo provvisorio di un responsabile tecnico;


Approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l’attività professionale di tintolavanderia in conformità alla Sito esternolegge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
2. L’attività di tintolavanderia, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, della l. 84/2006 , è esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Art. 2
- Lavanderie a gettoni
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le disposizioni della presente legge e della Sito esternol. 84/2006 , escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno dell’esercizio.
2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi previsti dalla Sito esternol. 84/2006 comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.
3. Le esperienze lavorative maturate a qualsiasi titolo nelle attività di cui al comma 1, non concorrono alla maturazione dei requisiti professionali richiesti per l’idoneità del responsabile tecnico.
Art. 3
- Esercizio dell’attività di tintolavanderia
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata, è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA contiene l’attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal regolamento comunale nonché l’indicazione del responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 .
3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
Art. 4
- Trasferimento e ampliamento dei locali, sospensione volontaria, cessazione e subingresso dell’attività di tintolavanderia
1. Il trasferimento in altra sede e l’ampliamento dei locali dell’attività di tintolavanderia sono soggetti alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP competente.
2. La sospensione volontaria e la cessazione dell’attività di tintolavanderia sono soggette a comunicazione, per via telematica, allo SUAP competente e decorrono dalla data di presentazione della comunicazione.
3. L’attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.
4. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), l’attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 non si applicano, in qualunque forma sia esercitata l’impresa, nei casi di sospensione per:
a) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
b) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda unità sanitaria locale (USL).
6. Qualora l’attività di tintolavanderia sia esercitata in forma d’impresa individuale, i termini di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nei casi di sospensione per:
a) gravi indisponibilità fisiche certificate allo SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati allo SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
8. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 4, possono essere richieste allo SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all’articolo 9.
9. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’impresa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
10. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante, per via telematica, allo SUAP ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), secondo le modalità e i termini stabiliti dal comune e comunque prima dell’effettivo avvio dell’attività.
11. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività di impresa artigiana individuale, gli eredi privi del requisito di idoneità professionale hanno la facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’idoneità professionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della legge 84/2006 , a condizione di designare durante tale periodo un responsabile tecnico. Qualora entro un anno dalla data di comunicazione del subingresso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, l’erede subentrante non consegua l’idoneità professionale, il comune emana un provvedimento di cessazione dell’attività.
Art. 5
- Modulistica
1. Ai fini della presentazione della SCIA di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, e della comunicazione di cui all’articolo 4, commi 2 e 10, e articolo 7, comma 2, è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009 .
Art. 6
- Svolgimento dell'attività di tintolavanderia
1. L'attività di tintolavanderia è svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e dotati di destinazione d’uso.
2. E’ vietato lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. Nei locali dove è svolta l’attività di tintolavanderia sono esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della SCIA.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, tale indicazione è riportata sui documenti fiscali.
Art. 7
- Responsabile tecnico
1. Per ogni sede dell'impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi, ad eccezione delle lavanderie a gettoni, è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
2. La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione allo SUAP competente.
Art. 8
- Attività formativa
1. I percorsi formativi per l'acquisizione dell'idoneità professionale di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
2. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;
b) l’identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 ;
c) le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale.
Art. 9
- Regolamento comunale
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e alla Sito esternol. 84/2006 .
Art. 10
- Vigilanza, diffida, sospensione e chiusura dell’attività
1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze dell’azienda USL in materia igienico-sanitaria e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Qualora l’attività di tintolavanderia sia svolta in assenza dei requisiti previsti dalla presente legge, dalla Sito esternol. 84/2006 e dal regolamento comunale, il comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3. Se l’interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana un provvedimento di chiusura dell’attività. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al suddetto provvedimento il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
4. Il comune emana altresì un provvedimento di chiusura dell’attività:
a) nel caso di sospensione volontaria di cui all’articolo 4, qualora vengano meno i requisiti che hanno consentito l'avvio dell’attività;
b) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e a trecentosessantacinque giorni nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008 , fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 4.
Art. 11
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l’attività di tintolavanderia senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 e alla chiusura immediata dell’attività.
2. Chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
3. Chiunque esercita l’attività di tintolavanderia senza la designazione del responsabile tecnico di cui all’articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
4. Chiunque esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
6. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
7. Chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 6, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
8. Per la violazione delle disposizioni previste nel regolamento comunale di cui all’articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 12
- Norme transitorie
1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano allo SUAP entro i successivi due anni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 . Decorso inutilmente il termine suddetto, il comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale entro il termine stabilito, il comune emana un provvedimento di chiusura dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
2. bis Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, può conseguire l’idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma. (2)

Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6, art. 1.

Art. 13
- Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la Sito esternol. 84/2006 .

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.