Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e z), e l’articolo 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia);


Visto l’Sito esternoarticolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 settembre 2013;


Considerato quanto segue:


1. Nel rispetto dei principi dettati dal legislatore statale sono stabilite norme a livello regionale per l'avvio e l'esercizio dell'attività di tintolavanderia, al fine di assicurare requisiti essenziali di uniformità per lo svolgimento e l'organizzazione della funzione amministrativa conferita ai comuni e per garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività stessa;


2. E’ attribuita alla Giunta regionale la competenza a disciplinare, nell'ambito della legge regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, i contenuti dei programmi dei corsi per acquisire l'idoneità professionale, nonché l’identificazione dei diplomi e le modalità di rilascio degli stessi;


3. Al fine di garantire alle tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, un congruo periodo di tempo per adeguarsi all'introduzione dell'obbligo di designare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, è stabilito un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge entro il quale deve essere effettuato il suddetto adeguamento;


4. Al fine di agevolare le nuove imprese e i subentri a titolo di cessione dell’attività, nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio dei percorsi formativi per l’acquisizione dell’idoneità professionale, si consente l’individuazione in modo provvisorio di un responsabile tecnico;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.