Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 8
- Attività formativa
1. I percorsi formativi per l'acquisizione dell'idoneità professionale di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
2. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;
b) l’identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 ;
c) le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.