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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 7
- Responsabile tecnico
1. Per ogni sede dell'impresa in cui si effettuano fasi di lavorazione e trattamento dei capi, ad eccezione delle lavanderie a gettoni, è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
2. La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione allo SUAP competente.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.