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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 6
- Svolgimento dell'attività di tintolavanderia
1. L'attività di tintolavanderia è svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e dotati di destinazione d’uso.
2. E’ vietato lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. Nei locali dove è svolta l’attività di tintolavanderia sono esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della SCIA.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, tale indicazione è riportata sui documenti fiscali.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.