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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 4
- Trasferimento e ampliamento dei locali, sospensione volontaria, cessazione e subingresso dell’attività di tintolavanderia
1. Il trasferimento in altra sede e l’ampliamento dei locali dell’attività di tintolavanderia sono soggetti alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP competente.
2. La sospensione volontaria e la cessazione dell’attività di tintolavanderia sono soggette a comunicazione, per via telematica, allo SUAP competente e decorrono dalla data di presentazione della comunicazione.
3. L’attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.
4. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), l’attività di tintolavanderia può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 non si applicano, in qualunque forma sia esercitata l’impresa, nei casi di sospensione per:
a) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
b) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda unità sanitaria locale (USL).
6. Qualora l’attività di tintolavanderia sia esercitata in forma d’impresa individuale, i termini di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nei casi di sospensione per:
a) gravi indisponibilità fisiche certificate allo SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati allo SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
8. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 4, possono essere richieste allo SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all’articolo 9.
9. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’impresa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
10. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante, per via telematica, allo SUAP ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), secondo le modalità e i termini stabiliti dal comune e comunque prima dell’effettivo avvio dell’attività.
11. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività di impresa artigiana individuale, gli eredi privi del requisito di idoneità professionale hanno la facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’idoneità professionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della legge 84/2006 , a condizione di designare durante tale periodo un responsabile tecnico. Qualora entro un anno dalla data di comunicazione del subingresso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, l’erede subentrante non consegua l’idoneità professionale, il comune emana un provvedimento di cessazione dell’attività.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.