Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 3
- Esercizio dell’attività di tintolavanderia
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitata, è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA contiene l’attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal regolamento comunale nonché l’indicazione del responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della l. 84/2006 .
3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.