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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 2
- Lavanderie a gettoni
1. In conformità all’Sito esternoarticolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le disposizioni della presente legge e della Sito esternol. 84/2006 , escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno dell’esercizio.
2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, è vietata la presenza di personale per tutti i tipi di servizi previsti dalla Sito esternol. 84/2006 comprese le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi.
3. Le esperienze lavorative maturate a qualsiasi titolo nelle attività di cui al comma 1, non concorrono alla maturazione dei requisiti professionali richiesti per l’idoneità del responsabile tecnico.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.