Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56
Norme in materia di attività di tintolavanderia.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013
Art. 12
- Norme transitorie
1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano allo SUAP entro i successivi due anni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 84/2006 . Decorso inutilmente il termine suddetto, il comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale entro il termine stabilito, il comune emana un provvedimento di chiusura dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
2. bis Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, può conseguire l’idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma. (2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.