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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 11
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l’attività di tintolavanderia senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00 e alla chiusura immediata dell’attività.
2. Chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
3. Chiunque esercita l’attività di tintolavanderia senza la designazione del responsabile tecnico di cui all’articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
4. Chiunque esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
6. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
7. Chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 6, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
8. Per la violazione delle disposizioni previste nel regolamento comunale di cui all’articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.