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Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 10
- Vigilanza, diffida, sospensione e chiusura dell’attività
1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze dell’azienda USL in materia igienico-sanitaria e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Qualora l’attività di tintolavanderia sia svolta in assenza dei requisiti previsti dalla presente legge, dalla Sito esternol. 84/2006 e dal regolamento comunale, il comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3. Se l’interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana un provvedimento di chiusura dell’attività. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al suddetto provvedimento il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.
4. Il comune emana altresì un provvedimento di chiusura dell’attività:
a) nel caso di sospensione volontaria di cui all’articolo 4, qualora vengano meno i requisiti che hanno consentito l'avvio dell’attività;
b) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e a trecentosessantacinque giorni nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008 , fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 4.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.