Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56

Norme in materia di attività di tintolavanderia.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 23 ottobre 2013

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l’attività professionale di tintolavanderia in conformità alla Sito esternolegge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
2. L’attività di tintolavanderia, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, della l. 84/2006 , è esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 6 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.