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Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010 , alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 14 ottobre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 98 ;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° ottobre 2013;


Considerato quanto segue:


1. È opportuno sostenere gli enti che possono accedere al fondo di cui all'articolo 41 della l.r. 21/2010 in momenti particolarmente critici prevedendo una eventuale proroga, valutata volta per volta dalla Giunta regionale in base alle richieste, della scadenza del termine per il rimborso dell'anticipazione;


2. Nelle more dell’adozione del piano paesaggistico della Regione Toscana, sul quale è stata attivata una preventiva concertazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha portato all’approvazione con documento di intesa delle schede relative ai vincoli apposti con decreto, mentre è in corso la sottoscrizione dell’intesa relativa ai beni vincolati ex lege, si rende necessario prorogare l’efficacia delle misure di salvaguardia dell’attuale implementazione paesaggistica al piano territoriale d’indirizzo (PIT), la scadenza delle quali è fissata al 31 ottobre 2013 ai sensi dell’articolo 147 della l.r. 66/2011 ;


3. Occorre assicurare una qualità urbanistica elevata delle aree interessate dalla dismissione dei vecchi ospedali in ragione della loro posizione nel tessuto storico della città o in aree adiacenti, il recupero e la valorizzazione del patrimonio insediativo mediante riqualificazione funzionale in vista del miglioramento della qualità di vita tramite una pluralità di destinazioni funzionali e l’incremento di verde, nonché la conservazione e, ove possibile, l'aumento qualitativo dei volumi e degli spazi adibiti a fruizione pubblica o comunque ad uso di pubblico interesse;


4. Attesa la rilevanza dell’interesse regionale al rispetto del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, è necessario sostenere i comuni nell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, attraverso l’istituzione di un fondo per le demolizioni delle opere abusive;


5. Stante l’interesse regionale alla riduzione del rischio aeronautico ed ambientale correlato all’insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa, di interesse nazionale e regionale, è necessario prevedere il concorso finanziario della Regione al fine della stipula dell’accordo di programma di cui all’Sito esternoarticolo 25, comma 5 bis, del d. l. 69/2013 , convertito dalla Sito esternol. 98/2013 , finalizzato alla delocalizzazione di tali abitazioni;


6. È opportuno sostenere la candidatura della città di Siena a Capitale europea della cultura 2019, poiché si ritiene che tale candidatura abbia una rilevanza tale da coinvolgere l’intera Regione, in quanto promuove e valorizza una molteplicità di investimenti effettuati dalla Regione e dagli enti locali, per progetti finalizzati alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico come strumento di sviluppo locale e di coesione sociale;


7. È necessario sostenere economicamente le famiglie, sulla base della loro condizione economica, per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, tramite un intervento gestito dai comuni;


8. È necessario sostenere il consorzio di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali), quale organismo in grado di garantire un supporto, a titolo gratuito, ai professionisti soprattutto nei confronti dei giovani, per rendere effettiva la loro partecipazione ai bandi regionali, nazionali e comunitari sia nella fase iniziale di conoscenza delle opportunità che nella fase di presentazione e gestione dei progetti;


9. È necessario garantire con urgenza un sostegno economico che assicuri la continuazione dell’attività dell’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena e dell’Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno che garantiscono l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale;


10. È necessario garantire un sostegno economico, per dare continuità nell’immediato al servizio di convitto, all'Istituto tecnico nautico "Alfredo Cappellini" di Livorno;


11. È necessario rendere i requisiti di accesso ai benefici di cui al capo II legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione ed il contrasto al disagio sociale), pienamente conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie che disciplinano la materia;


12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.