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Legge regionale 14 ottobre 2013, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 21/2010 , alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 14 ottobre 2013

Art. 6
1. Dopo l'articolo 65 octies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
"
Art. 65 novies - Fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità
1. È istituito un fondo di anticipazione, denominato “fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità” per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
2. I finanziamenti regionali sono attributi prioritariamente per la demolizione delle opere abusive realizzate, in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, su aree demaniali o su aree soggette a vincolo paesaggistico.
3. Le anticipazioni sono restituite in un periodo massimo di cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
4. Se il comune omette di intraprendere, contestualmente agli atti o alle attività necessari alla demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, o da tale azione non ricava l'intera somma, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate o di parte di esse mediante compensazione ai sensi della l.r. 36/2001 .
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l’attribuzione dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, quantificato per l’anno 2014 in un importo massimo pari ad euro 1.500.000,00 si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa nella UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.