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Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

CAPO III
- Norme transitorie e finali
Art. 9
1. Entro il 31 ottobre 2018, la Giunta regionale trasmette la proposta del piano regionale per la tutela dall’amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione.
Art. 9 bis
1. Nelle more dell’approvazione del piano di cui all’articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:
a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;
b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all’amianto;
c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;
d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;
e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;
f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.
2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino all’entrata in vigore del piano regionale di cui all’articolo 2.
Art. 10
- Clausola valutativa
1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare riferimento a:
a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;
c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO;
d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 2, comma 4.
2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui all’articolo 2.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

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Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.