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Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

Art. 3
- Svolgimento dei procedimenti in via telematica
1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica:
a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla Sito esternol. 257/1992 ;
b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del Sito esternod.lgs. 81/2008 ;
c) la relazione annuale prevista dall’Sito esternoarticolo 9 della l. 257/1992 , nonché i relativi documenti allegati.
2. Le aziende unità sanitarie locali (USL), la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti, utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.
3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti.
4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

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Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.