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Legge regionale 19 settembre 2013, n. 50

Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 59 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue:


1. Il fenomeno delle separazioni provoca spesso situazioni di difficoltà e di grave disagio ai genitori separati;


2. Si ritiene opportuno prevedere alloggi, anche temporanei, nei quali ospitare genitori separati in grave difficoltà economica, nonché attivare servizi informativi e di consulenza per assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti e percorsi di supporto psicologico;


Approva la presente legge


Art. 1
- Principi e finalità
1. In coerenza con le politiche per le famiglie di cui all’articolo 52 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione riconosce l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
Art. 2
- Azioni regionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione svolge in particolare le seguenti azioni:
a) promuove protocolli di intesa tra gli enti locali ed ogni altro soggetto operante per la tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà.
Art. 3
- Iniziative per l’ospitalità
1. Nell’ambito delle politiche sociali volte a contrastare l’emergenza abitativa, sono programmate iniziative volte ad attivare forme di ospitalità, anche temporanea, a favore dei genitori separati che si trovino in condizioni di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia giudiziale comportante l’assegnazione della casa familiare all’altro coniuge e tenuto conto dell’eventuale obbligo di corrispondere a quest’ultimo l’assegno di mantenimento.
2. Resta comunque fermo, in caso di provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio, il punteggio previsto dalla tabella B allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 4
- Altre misure di sostegno
1. Il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale di cui alla l.r. 41/2005 , assume fra le proprie finalità:
a) l’erogazione di servizi informativi e di consulenza, atti a consentire la piena conoscenza da parte dei genitori delle conseguenze derivanti dalla separazione ai sensi del diritto di famiglia;
b) la definizione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
2. Nell’ambito della rete dei consultori familiari l’apporto multiprofessionale degli operatori è valorizzato anche in funzione dell’esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. I soggetti del terzo settore concorrono ai processi di programmazione e attuazione degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
- Strumenti di attuazione
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), declina le azioni necessarie all’attuazione della presente legge e provvede alla quantificazione delle relative risorse, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere iniziative di rilevanza regionale a carattere sperimentale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.