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Legge regionale 16 settembre 2013, n. 49

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 ).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 18 settembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;


Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 );


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 2 della l.r. 34/2013 considera quali destinatari degli interventi le imprese dell’informazione con sede legale ed operativa in Toscana;


2. Tale dizione appalesa una possibile violazione dell’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto la preferenza espressa per le imprese radicate nel territorio della Regione sarebbe di ostacolo alla concorrenza di altri operatori economici, nonché limitativa della libertà di iniziativa economica e di libera circolazione delle cose;


3. La necessità di eliminare i possibili profili di illegittimità costituzionale ed evitare gli oneri conseguenti ad un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, modificando in tal senso l’articolo 2 della l.r. 34/2013 ;


4. Appare necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana così da fugare dubbi interpretativi da parte degli operatori economici;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 ), le parole: “
legale ed
” sono soppresse.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.