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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 35
"
b ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un’unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l’esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l’unione;
".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.