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Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012 , nonché alla l.r. 60/1996 , alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013

Art. 10
- Inserimento dell'articolo 45 bis nella l.r. 77/2012
1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
“Art. 45 bis - Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca
1. La Regione concorre finanziariamente all’attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per i quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, individuate nell’ambito del programma di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), con l’intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), relativamente al sistema tangenziale di Lucca-viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est.
2. Ai fini del concorso regionale alla progettazione degli interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per il 2013, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.