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Legge regionale 17 luglio 2013, n. 38

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22 luglio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 maggio 2013;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario rinviare al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’Sito esternoarticolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica), sia per quanto concerne l’elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di estetica, sia per quanto concerne le corrispondenti schede tecniche contenenti informazioni sulle caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio, di applicazione e le cautele da adottare;


2. Si rende opportuno demandare al regolamento regionale l’individuazione delle prestazioni di attività di estetica eseguibili presso il domicilio del committente, nonché la disciplina, ove necessario, delle modalità di attuazione dei percorsi formativi previsti dal d.m. sviluppo economico 110/2011;


3. Si rende inoltre necessario adeguare le previsioni relative al titolo abilitativo per l’esercizio delle attività previste dalla l.r. 28/2004 alle sopravvenute modifiche dell’Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotte dal legislatore statale relativamente alla sostituzione dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla dichiarazione di inizio attività;


4. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 12, comma 4 bis, del d.l. 5/2012 convertito dalla Sito esternol. 35/2012 , si rende necessario prevedere che l’esercizio congiunto dell’attività di estetica con altra attività commerciale richieda la presentazione di un’unica SCIA, per entrambe le attività, a prescindere dal criterio della prevalenza dell’attività di estetica su quella commerciale;


5. Si ritiene opportuno riformulare la norma sulle sanzioni al fine di ricalibrarne l’entità in ragione del grado di pericolosità e delle diverse fattispecie;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.