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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 31

Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, per fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 11 settembre 2012, n. 160, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno, tenutosi tra le popolazioni dei comuni interessati alla fusione in data 21 e 22 aprile 2013 con il seguente esito:


- Comune di Figline Valdarno: risposte affermative (SI) voti n. 2.788; risposte negative (NO) voti n. 1.192;

- Comune di Incisa in Val d’Arno: risposte affermative (SI) voti n. 1.363; risposte negative (NO) voti n. 542;


Totale risposte affermative (SI) voti n. 4.151; totale risposte negative (NO) voti n. 1.734;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. Il processo di fusione dei Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d’Arno è il traguardo di un percorso istituzionale perseguito dai medesimi comuni che negli anni si sono distinti per la gestione associata di molteplici funzioni e servizi che hanno prodotto significativi benefici in termini di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, come si evince dal documento presentato in occasione della richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni;


3. I Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d’Arno prima di procedere alla richiesta alla Giunta regionale di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione di detti comuni hanno promosso sul territorio incontri con le forze politiche e sociali per un confronto costruttivo sul percorso istituzionale da intraprendere che ha evidenziato un’ampia partecipazione della società civile e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dai quali è emerso da parte di tutte le forze politiche l’interesse e il sostegno per il progetto di fusione;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Figline e Incisa Valdarno è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla legislazione vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario e sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno e si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento dell'estinto Comune di Figline Valdarno;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori (dell'estinto Comune di Figline Valdarno) già classificati montani dallo Stato;


9. E’ necessario, poiché i due comuni di cui si dispone la fusione sono gli unici comuni costituenti un’unione, disporne l'immediata cessazione e disciplinare la successione nei rapporti in corso da parte del nuovo comune;


Approva la presente legge


Art. 1
- Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Figline e Incisa Valdarno, mediante fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno, in Provincia di Firenze.
2. Il territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Figline e Incisa Valdarno le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Incisa in Val d’Arno alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Figline e Incisa Valdarno.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
5. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dal 2014, per l’intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Figline e Incisa Valdarno e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Figline e Incisa Valdarno è situata presso la sede dell’estinto Comune di Incisa in Val d’Arno.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Figline e Incisa Valdarno, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Figline Valdarno vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Figline e Incisa Valdarno prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di Figline e Incisa Valdarno è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 9
- Disposizioni sui territori montani
1. Al Comune di Figline e Incisa Valdarno si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011 , in relazione al territorio classificato montano dell’estinto Comune di Figline Valdarno, così come riportato nell’allegato B alla l.r. 68/2011 . L’istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano dell’estinto Comune di Figline Valdarno.
Art. 10
- Estinzione dell'Unione di comuni Figline ed Incisa in Valdarno
1. Alla data del 1° gennaio 2014 l’Unione di comuni Figline ed Incisa in Valdarno è estinta. Dalla stessa data il Comune di Figline e Incisa Valdarno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nei contenziosi dell’estinta unione di comuni.
2. Dalla data del 1° gennaio 2014 è soppresso l’ambito di dimensione territoriale adeguata identificato come AMBITO 10/2 nell’allegato A alla l.r. 68/2011 .
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.