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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 le parole:
“esprime parere referente”
sono sostituite dalle seguenti:
“predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 è aggiunto il seguente:
“1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all’acquisizione dell’ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1.”
.
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 62/2007 sono aggiunte le parole:
“anche a seguito di istituzione di nuovi comuni”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.