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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 12
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 51/2010 è inserito il seguente:
“1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.