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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 10
- Inserimento dell’articolo 84 ter nella l.r. 62/2007
1. Dopo l’articolo 84 bis della l.r. 62/2007 è inserito il seguente:
“Art. 84 ter - Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale
1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
a) dall’
articolo 2
, comma 1;
b) dall’
articolo 7
, comma 4;
c) dall’
articolo 9
, comma 1;
d) dall’
articolo 10
, comma 6;
e) dall’
articolo 23
, comma 1;
f) dall’
articolo 31
, comma 2 e 7;
g) dall’
articolo 36
, comma 4;
h) dall’
articolo 52
, comma 4;
i) dall’
articolo 56
, comma 2;
l) dall’
articolo 59
, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.