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Legge regionale 18 giugno 2013, n. 30

Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2013

Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è sostituito dal seguente:
“2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.