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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 6
- Attività formativa
1. I percorsi formativi per svolgere l'attività di acconciatore, sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, anche sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 marzo 2007, repertorio n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della Sito esternolegge 17 agosto 2005, n. 174 . Accordo ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ).
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce:
a) i percorsi formativi di cui al comma 1, che riguardano in particolare:
1) la qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005 ;
2) la specializzazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005 ;
3) la formazione teorica, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005 ;
4) la riqualificazione professionale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6, comma 5, lettera b), della l. 174/2005 ;
b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;
c) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale;
d) la composizione della commissione per l'esame di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 1, della l. 174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d'esame.
3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.