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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 5
- Responsabile tecnico
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.