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Legge regionale 3 giugno 2013, n. 29

Norme in materia di attività di acconciatore

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 7 giugno 2013

Art. 3
- Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell'attività di acconciatore
1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l’ampliamento dei locali dell’attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
3. La SCIA contiene l’attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali.
4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009 ).
5. L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.
6. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
7. Qualora l’attività di acconciatore sia esercitata in forma d’impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per:
a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell’azienda sanitaria locale.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all’articolo 7.
10. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.