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Legge regionale 31 maggio 2013, n. 27

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007 , alla l.r. 1/2009 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994 . Abrogazione parziale della l.r. 40/2009

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2013




PREAMBOLO




Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti");


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma");


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma"), sezione I (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"):


1. L'abrogazione della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), recata dalla legge regionale 14 marzo 2013, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”), rende necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 23/2007 per inserirvi la disciplina dei limiti alla pubblicità degli atti contenuta nella l.r. 9/1995 ; tali modifiche tengono altresì conto dell'evoluzione della normativa statale in materia di protezione dei dati personali nel frattempo intervenuta.


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma"), sezione II (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"):


2. Al fine di calibrare sull'organizzazione amministrativa regionale l'individuazione, imposta dalla normativa statale, del soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, sono integrate con tale ulteriore funzione le attribuzioni del direttore generale e del coordinatore di area previste nella l.r. 1/2009 .


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma"), sezione III (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 'Disciplina degli accordi di programma' "):


3. Sono apportate modifiche alla l.r. 35/2011 per raccordarla con la nuova disciplina degli accordi di programma.


Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”):


4. È opportuno stabilire la competenza della Giunta regionale all’approvazione del calendario venatorio mantenendo il preventivo parere obbligatorio dell’ISPRA.


Per quanto concerne il capo III (Norme finali)


5. Appare necessario, nell’ottica della semplificazione normativa dell’ordinamento regionale, abrogare le disposizioni di modifica settoriale recate dalla l.r. 40/2009 facendone peraltro salvi gli effetti;


6. Al fine di consentire alla Giunta regionale di pervenire all’adozione del calendario venatorio per la stagione 2013-2014 entro i termini previsti dall’Sito esternoarticolo 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma")
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti")
Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti") è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza
1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di redazione e pubblicazione degli atti idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”.
Art. 2
- Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 16 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Spese di pubblicazione
1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 3
1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole:
"nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché su istanza di parte".
Art. 4
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2009 le parole:
"nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell’attuazione degli indirizzi politici"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, Sito esternodella l. 241/1990 , nonché su istanza di parte".
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma")
Art. 5
- Modifiche al titolo della l.r. 35/2011
1. Nel titolo della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”) le parole:
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 “Disciplina degli accordi di programma”"
sono soppresse.
Art. 6
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole:
", anche in deroga alle competenze di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)"
sono soppresse.
"a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), anche quando la Regione non è competente in maniera prevalente sull'opera".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
5. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 35/2011 le parole: sono sostituite dalle seguenti:
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole:
"conferenza istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi"
.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 35/2011 le parole:
"conferenza istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi".
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approva il calendario venatorio.”.
CAPO III
- Norme finali
Art. 9
- Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 51 a 71 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
2. Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all’inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all’abrogazione e all’applicazione di norme regionali.
Art. 10
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.