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Legge regionale 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 maggio 2013

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 11/999
1. L’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - Attività consultive e di coordinamento
1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.