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Legge regionale 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 maggio 2013

Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999 , la parola:
“presenta”
è sostituita dalla seguente:
“trasmette”
.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999 dopo le parole:
“Consiglio regionale”
sono inserite le seguenti:
“entro il 30 giugno di ogni anno”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.