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Legge regionale 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 maggio 2013

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 11/1999
1. L’articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Funzioni di programmazione
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale).
2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS e del DPEF, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione.
3. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella prima parte:
a) gli obiettivi specifici che si intendono perseguire;
b) le tipologie delle iniziative ammissibili al finanziamento;
c) le categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
d) le priorità ed i criteri di valutazione delle domande.
4. Le direttive di cui al comma 2, devono contenere, nella seconda parte, relativa ai progetti di interesse regionale, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire coi progetti stessi.
5. La Giunta regionale provvede all’attuazione delle direttive di cui al comma 2, nelle forme e con le modalità previste dall’
articolo 10 bis della l.r. 49/1999
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.