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Legge regionale 9 maggio 2013, n. 23

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 maggio 2013

Art. 1
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:
“b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate da università, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle sue articolazioni territoriali, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge;”.
“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.