Menù di navigazione

Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);


Visto il parere favorevole con raccomandazione espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2013;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”):


1. L’introduzione nella l.r. 49/2003 , da parte della l.r. 77/2012 , di un termine di quindici giorni per il riconoscimento dell'esenzione per disabilità dal pagamento della tassa automobilistica regionale, ha determinato un’incongruenza con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa l.r. 49/2003 . È pertanto necessario sanare l'incongruenza che, in fase applicativa, determinerebbe un effetto restrittivo circa l'accesso al beneficio fiscale da parte delle categorie interessate.


Per quanto concerne il capo III (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l'anno 2012”):


2. Data la strategicità del fondo di garanzia di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011 per la realizzazione delle politiche regionali ambientali, e in considerazione della mancata attivazione delle azioni previste per l'anno 2012, è opportuno aumentare lo stanziamento già previsto per l'anno 2013 di 1.500.000,00 euro.


Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):


3. Per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie e alla complessità gestionale derivanti dall’assunzione delle attività e delle passività in materia di bonifica dell’estinta unione di comuni dell’Arcipelago Toscano possono essere attribuite, al soggetto succeduto all'esercizio delle medesime funzioni, le risorse di cui all'articolo 45 della l.r. 68/2011 nella misura massima di euro 500.000 00.


Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno 2013”)


4. È necessario che la Regione adegui la legge finanziaria per l'anno 2013, relativamente alle disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF, ai rilievi formulati dal Governo in sede di impugnazione degli articoli 4 e 5 della stessa l.r. 77/2012 , rafforzando la progressività degli scaglioni facendo decorrere l'efficacia degli stessi dal 1° gennaio 2013 in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni di maggior favore per i contribuenti e rinviando all'anno 2014, in conformità alla Sito esternolegge 24 dicembre 2012 , n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2013”), la decorrenza delle detrazioni per carichi di famiglia;


5. È necessario consentire alla Regione il ricorso ad imprese che garantiscano l'integrazione di professionalità diverse per assicurare lo svolgimento di attività connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico, anche nell'ambito di contratti di servizio già in essere;


6. Al fine di potenziare gli interventi di adeguamento della rete viaria locale che svolge funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, in attuazione del programma della viabilità regionale, è necessario procedere all’aumento del contributo straordinario regionale erogabile nel triennio di riferimento;


7. È opportuno, anche in considerazione dell'effetto di trascinamento su questa disciplina sportiva prodotto dai campionati mondiali di ciclismo che si svolgeranno in Toscana ed in particolare nella zona interessata, finanziare la realizzazione di un impianto sportivo in grado di dare risposta ai fabbisogni e alle necessità di sostegno e valorizzazione della pratica ciclistica, sia per scopi di mobilità turistica e amatoriale, sia più propriamente legata all’attività sportiva, con particolare riferimento ai settori giovanili e dilettantistici di un intero territorio;


8. Al fine di consentire lo svolgimento delle gare della prestigiosa competizione internazionale Euroleague di basket, cui prenderà parte la società sportiva Mens Sana Basket di Siena, è opportuno adeguare l'impianto del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum" alle normative tecniche di settore;


9. In coerenza con quanto previsto negli strumenti e negli atti della programmazione regionale, è opportuno che la Giunta regionale ponga in essere azioni volte alla riqualificazione ed all’incremento delle zone umide, allo sviluppo della rete ecologica ed alla piantumazione dell’istituendo parco agricolo della piana fiorentina, attivando tutte le possibili sinergie con gli altri livelli istituzionali;


10. È necessario assicurare la continuità del sostegno finanziario alle persone ancora evacuate alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011;


11. In considerazione della particolare valenza archeologica del sito etrusco di Gonfienti, è opportuno che la Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto negli strumenti e negli atti della programmazione regionale, attribuisca contributi straordinari agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela e valorizzazione del parco medesimo.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.